Camera di Commercio, il Tar boccia il Ministero: annullata la nomina dei commissari
La Prima sezione del Tar di Palermo ha disposto l’annullamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico con cui sono stati nominati i commissari delle due camere di commercio di Catania e quella di Ragusa, Siracusa, 0. Accolto il ricorso presentato da Riccardo Galimberti, Giosuè Catania e Sebastiano Molino. Già il Cga di Palermo, a marzo scorso, aveva sospeso quel decreto di nomina, “riportando” in vita la Camera di Commercio del SudEst. Tutto avviene con la vicenda relativa alla gestione dell’aeroporto di Catania, tramite la Sac, sullo sfondo. Non a caso, nelle 22 pagine della sentenza odierna, trova spazio anche un passaggio dedicato al tema.
I giudici amministrativi non sono stati persuasi dalla prospettazione della difesa dei commissari (uno era il siracusano Massimo Conigliaro, ndr) e del Ministero, secondo cui “la successione – peraltro assertivamente qualificata a titolo universale – non necessiterebbe di alcuna disposizione attuativa”. I rapporti patrimoniali ed economici andavo, insomma, appositamente regolamentati considerando come ogni Camera di commercio sia parte di rapporti finanziari e patrimoniali; gestisca le entrate, tra cui il diritto annuale dovuto dalle imprese iscritte; e venga rappresentata nelle società di cui ha la partecipazione (tra cui, appunto, la Sac).
Non convince il Tar, poi, la tesi difensiva dell’Avvocatura dello Stato secondo cui “il periodo transitorio si risolverebbe come in casi analoghi, con l’avvalimento della soppressa struttura camerale, unificata, e delle relative dotazioni organiche e finanziarie” . L’eventuale applicazione di questa soluzione organizzativa, tagliano corto i giudici amministrativi, “non appare esaustiva” e non è “neppure genericamente richiamata nel decreto ministeriale impugnato”. Spiega il Tar di Catania che non si tratta “di una mera liquidazione, ma del corretto riparto degli stessi asset tra le due nuove Camere, la cui nascita deriva (…) dallo ‘spacchettamento’ dell’unica originaria Camera. “Ininfluente” che i commissari delle due neo istituite Camere possano, di fatto, operare congiuntamente perchè “la disciplina del delicato fenomeno successorio non può restare affidata ai possibili rapporti di collaborazione tra i due organi straordinari” visto che “potrebbero determinarsi tra i due nuovi organi monocratici conflitti di competenza positivi o negativi, fino a quando non vengano esattamente definite le circoscrizioni territoriali delle due nuove Camere di commercio”.
Per questo, il primo punto del ricorso per motivi aggiunti “è fondato e deve essere accolto. Devono, invece, essere respinti gli altri motivi del ricorso per motivi aggiunti”. E’ stato dichiarato invece “improcedibile per sopravvenuta carenza di 0interesse” il ricorso introduttivo.