Gara-ponte, il Cga ne riabilita l'aggiudicazione: il Comune aveva fatto le cose per bene

 Gara-ponte, il Cga ne riabilita l'aggiudicazione: il Comune aveva fatto le cose per bene

Sulla gara ponte per la gestione dei rifiuti aveva ragione il Comune di Siracusa. In sintesi: Palazzo Vermexio aveva fatto le cose per bene. E’ quanto spiega, semplificando il tecnicismo del linguaggio giudiziario-amministrativo, il Consiglio di Giustizia Amministrativa di Palermo che si è pronunciato riformando la sentenza del Tar di Catania.
La vicenda al centro del contendere è l’aggiudicazione temporanea attraverso la quale il servizio è passato a Tekra. Una aggiudicazione poi impugnata da Igm, il precedente gestore, che aveva visto riconosciute le sue ragioni dal Tar di Catania. I giudici amministrativi aveva infatti accolto il ricorso, invalidando l’aggiudicazione.
Adesso, però, il Cga ha ribaltato quel pronunciamento accogliendo il controricorso del Comune di Siracusa e riformando la sentenza del Tar. La correttezza delle modalità scelte per garantire in tempi brevi la giusta continuità nel delicato servizio della raccolta rifiuti, rispettando i criteri della pluralità della partecipazione e della trasparenza, viene in sostanza riconosciuta dal Cga.
In particolare, per il Consiglio di Giustizia Amministrativa, le ordinanze contingibili e urgenti del 2018 e la conseguente lettera d’invito per la gara-ponte “sono state adottate dall’amministrazione per far fronte al rischio di emergenza igienico-sanitaria nelle more della riedizione della gara per l’affidamento ordinario del servizio dopo la caducazione giurisdizionale della precedente procedura indetta il 24 dicembre 2015”. E contenevano la prescrizione relativa al criterio per l’aggiudicazione del servizio secondo il prezzo più basso, in deroga al criterio generale di aggiudicazione dell’offerta più vantaggiosa. “Quando un sindaco si avvale del potere d’ordinanza extra ordinem esercita con ciò delle funzioni peculiari, giustificate dai presupposti di qualificata emergenza che le connotano, le quali trascendono l’ambito delle competenze ordinarie e non sono quindi astrette dalle relative regole di riparto, per il fatto di essere intestate proprio all’autorità sindacale”, si legge nel provvedimento. “Il criterio del minor prezzo non è affatto incompatibile con la direttiva europea n. 24 del 26 febbraio 2014 in materia di contratti pubblici”, appunta inoltre il Cga facendo così venir meno uno dei presupposti principali alla base dell’accoglimento del precedente ricorso che aveva condotto all’annullamento dell’aggiudicazione della gara-ponte.

 

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