Ordinanza anti-bivacco a Pachino, vietati assembramenti e il consumo di alcolici all’aperto

E’ stata già soprannominata ordinanza “anti-bivacco” quella con cui il sindaco di Pachino vieta assembramenti e consumo di bevande alcoliche in una serie di vie della cittadina. Sono quelle dove, nelle ultime settimane, sempre più numerosi sono stati danneggiamenti, risse ed altri fenomeni di degrado urbano. Vicende che sono anche finite più volte nelle cronache provinciali, con l’intervento delle forze dell’ordine e la richiesta rivolta alla Prefettura di maggiori controlli.
A Pachino vive ed è integrata una folta comunità straniera, in particolare tunisina. Ultimamente però sono proprio gruppetti di stranieri a dare vita ad episodi che hanno finito per allarmare la popolazione. Per questo il sindaco Gambuzza ha rotto gli indugi ed ha deciso di intervenire sposando la linea dura.
In una serie di vie e piazze del centro di Pachino, fino al 31 gennaio 2025, entra in vigore il divieto di assembramenti, “anche occasionali e non finalizzati alla corretta fruizione sociale dell’area”. In particolar modo, vietato il bivacco “inteso come permanenza in area pubblica con contestuale consumazione di cibi e/o bevande nonché come permanenza in posizione seduta o sdraiata in terra, lungo la sede stradale o sui marciapiedi e/o con schiamazzi”. Non solo, dalle 16.00 alle 07 del giorno successivo e per tutti i giorni della settimana – sempre nelle principali aree del centro della città – istituito il divieto “della vendita di bevande alcoliche di qualsiasi qualità, quantità e gradazione presso tutti i pubblici esercizi, i distributori automatici h24, esercizi di vicinato, minimarket e medie e grandi strutture di vendita”. Fatto salvo il caso in cui la vendita e la conseguente consumazione avvengano all’interno dei pubblici esercizi autorizzati e nelle pertinenze esterne occupate in concessione. Il divieto non opera, inoltre, in occasione di sagre, eventi e manifestazioni organizzati o patrocinati dal Comune, fermo restando l’obbligo di utilizzare “esclusivamente” contenitori di carta. Restano escluse dal divieto anche le bevande alcoliche acquistate dal cliente se parte integrante “di una spesa che comprenda anche altri generi alimentari e beni di consumo acquistati contestualmente e presenti nel medesimo documento fiscale di vendita”. Alle pizzerie, ai panifici, alle gastronomie ed alle rosticcerie è consentita la vendita per asporto di bevande alcoliche, insieme agli alimenti acquistati.
Insieme alla vendita, l’ordinanza vieta anche il consumo all’aperto “di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro e/o alluminio, nonché il deposito, l’abbandono e la dispersione sul suolo pubblico di contenitori in vetro, bottiglie di vetro, lattine e qualsiasi altra tipologia di rifiuto”.
Per chi trasgredisce, previste multe da 25 fino ad un massimo di 500 euro, oltre alle eventuali conseguenze di natura penale. Per le attività commerciali che non dovessero rispettare il divieto di vendita, in caso di recidiva, può esser disposta l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell’attività.