Pillirina, il Cga conferma il Piano Paesistico: “tutela della natura prioritaria su altri strumenti”
La tutela del paesaggio garantita dalla Regione prevale sugli interessi urbanistici valorizzati dal Comune. Ne consegue che il Piano Paesaggistico adottato nel 2012 e i seguenti vincoli che hanno bloccato il progetto del resort turistico di Elemata Maddalena rimane confermato. Lo ha deciso il Cga di Palermo, respingendo il ricorso della società che acquistò nel 2010 le aree nei pressi della Pillirina, per costruire un insediamento turistico-alberghiero.
Le ragioni di Elemata – principalmente riassumibili in censure sull’iter di pianificazione paesaggistica, sulla condivisione dello strumento e la decadenza di vincoli per usi pregressi di quei terreni – non sono state ritenute fondate dai giudici amministrativi. Confermate in sostanza le recenti sentenze del Tar, anche se inizialmente, nel 2017, un pronunciamento aveva portato invece alla sospensione del piano paesaggistico.
Il Cga ha ribadito che “la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali è affidata, secondo la nostra Costituzione, a un sistema di intervento pubblico basato su un concorso di competenze statali e regionali”. E resta, inoltre, pacifico che “i piani paesaggistici adottati dalle Regioni prevalgono su ogni scelta urbanistica adottata dal Comune qualora la stessa risulti in contrasto con i primi”. E per maggiore chiarezza, “nella frizione tra interessi urbanistici valorizzati dal Comune e difesa del paesaggio garantita dalla Regione – scrivono i giudici – prevale la seconda”. Ecco perché i piani paesaggistici “non possono essere frutto di provvedimenti co-decisi dalla Regione e dai Comuni, ma sono provvedimenti ascrivibili per intero alle Regioni” che devono semmai trovare intesa con lo Stato, tutore primario del “bene pubblico paesaggio”.
Nel caso specifico, il Piano paesaggistico della provincia di Siracusa “è stato redatto in adempimento alle disposizioni del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificate dai d.lgs. 24 marzo 2006, n.157 e d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63, ed in particolare all’art. 143 al fine di assicurare specifica considerazione ai valori paesaggistici e ambientali del territorio”. E’ stata garantita la concertazione istituzionale e gli enti locali sono stati posti in condizione di dare il proprio contributo.
Quanto ad usi pregressi che avrebbero, di fatto, privato quei luoghi delle caratteristiche di tutela (lungo utilizzo a coltivazione e serre e del conseguente stato di antropizzazione e di degrado), il Cga rileva che sull’area comunque “gravano da molti anni vincoli di ordine superiore allo strumento urbanistico, discendenti dalla direttiva comunitaria 79/409/CEE e dalla direttiva comunitaria 92/43/CEE sulla base della quale è stato istituito il sito Natura 2000 – ZSC «ITA090008» (ex SIC ITA090008), denominato ‘Capo Murro di Porco, Penisola della Maddalena e Grotta Pellegrino’, avente una estensione di Ha 170,98”. Pertanto, il valore paesaggistico e naturalistico non è venuto meno, statuiscono i giudici amministrativi.