Siracusa, batosta del Giudice Sportivo: 3 punti di penalizzazione e due turni di squalifica

 Siracusa, batosta del Giudice Sportivo: 3 punti di penalizzazione e due turni di squalifica

Continua Licata-Siracusa. Dopo la vittoria di domenica del Siracusa per 5 a 0, questa volta la mano pesante è quella del Giudice sportivo, che infligge al Siracusa Calcio la squalifica del campo di gioco per due gare, giocando quindi a porte chiuse, un’ammenda di 4 mila euro e 3 punti di penalizzazione in classifica.
Una doccia gelata per i leoni, che devono fare i conti con i fatti accaduti alla fine del primo tempo della partita. Nello specifico, “intorno al 40’ minuto del primo tempo, – scrive in una nota il Licata Calcio, che ha anche presentato ricorso – l’arbitro è stato costretto a fermare la partita per alcuni minuti, poiché dal settore occupato dai tifosi ospiti venivano lanciati una serie di oggetti in campo, tra cui anche dei fumogeni. Una bottiglietta ha quindi colpito in testa Matteo Lanza, calciatore gialloblu classe 2005”. L’ esterno ha provato a continuare la partita, ma a fine primo tempo è stato costretto a fermarsi a causa di continui giramenti di testa. Il calciatore è stato poi trasportato in ambulanza in ospedale.
Le motivazioni del Giudice sportivo: “Squalifica del campo di giuoco per due gare effettive – campo neutro – porte chiuse – decorrenza immediata – ammenda € 4.000,00 e 3 punti di penalizzazione in classifica: SIRACUSA CALCIO 1924 Per avere propri sostenitori in campo avverso, introdotto e utilizzato materiale pirotecnico ( 5 fumogeni e 5 bombe carta) che veniva lanciato sul terreno di gioco e sul campo per destinazione, nonché lanciato sul terreno di gioco due bottiglie di acqua semipiene una delle quali colpiva un calciatore avversario alla testa. Quest’ultimo cadeva al suolo e dopo avere ricevuto i primi soccorsi veniva sostituito nel corso dell’intervallo e trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dove veniva refertato “trauma cranico” con diagnosi di 7 giorni. In seguito all’episodio le Forze dell’Ordine si posizionavano con assetto difensivo di fronte al settore occupato dai medesimi sostenitori che, nel corso dell’intervallo venivano allontanati dall’impianto sportivo. Sanzione così determinata in applicazione dell’art.10 comma 2 del CGS e del minimo edittale della penalizzazione di punti in classifica pari a quelli conquistati sul terreno di gioco”.

 

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