Resort Pillirina e Spero: due progetti, stessa sorte. Per il Tar vince il Piano Paesaggistico
Due sentenze del Tar che potrebbero pesare come un macigno sugli investimenti privati che si erano immaginati negli anni passati e che avrebbero dovuto cambiare l’immagine di Siracusa: il progetto noto come Spero (waterfront di via Elorina) e il resort alla Pillirina.
In comune hanno il pronunciamento negativo dei giudici amministrativi. I ricorsi presentati sono stati dichiarati, in tutto o in massima parte, inammissibili. Il piano paesaggistico vince su tutto. E pare rafforzare i timori a più riprese manifestati dagli edili che paventano il blocco dello sviluppo e delle nuove progettualità. Esultano, invece, gli ambientalisti che hanno lottato e difeso per il piano, i vincoli e la loro applicazione. Chi abbia realmente ragione è, oggi, difficile da capire. Il dilemma di fondo resta: Siracusa può ancora attrarre investimenti privati e muovere la sua economia o è condannata al piccolo cabotaggio? Molto dipenderà anche dal tipo di utilizzo sostenibile che si riuscirà a fare dell’immenso patrimonio naturalistico di cui la città gode.
Quanto ai due provvedimenti, entriamo nel dettaglio. Elemata Maddalena, la società che aveva presentato il progetto per il resort alla Pillirina poi negli anni riveduto in chiave meno cementificata, aveva presentato ricorso al Tar contro il piano paesaggistico. Evidenziati, in particolare, “i profili di incompatibilità costituzionale della violazione, da parte di diverse disposizioni del Codice Urbani, sia delle regole di partecipazione sociale che del principio della concertazione istituzionale tra tutti i diversi livelli di potere pubblico legislativo ed amministrativo”. Ma alla fine delle 24 pagine della sentenza, i giudici del Tar di Catania non ritengono di dover accogliere il ricorso e le motivazioni aggiuntive. Non finisce qui per Elemata che – in una sorta di spola continua – sta preparando il ricorso al Cga.
Stessa iniziativa al vaglio del legali di Spero che avevano presentato al Tar ricorso contro il piano paesaggistico parlando di “eccesso di potere per difetto radicale dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà manifesta”. Ed inoltre “violazione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell’attività amministrativa: l’approvazione del Piano sarebbe avvenuta in violazione di legge, considerata la carenza assoluta dell’intero iter procedimentale, a seguito della sentenza del Tar di Catania che ha annullato l’adozione del Piano in questione”. La Prima sezione del Tribunale amminsitrativo si è però pronunciana sul ricorso e sui motivi aggiunti dichiarandoli “in parte inammissibili e per il resto li respinge”.