Ex Casa del Pellegrino, il Tar: giusta la revoca del comodato d’uso decisa dal Comune
La Casa del Pellegrino è a tutti gli effetti nella disponibilità del Comune di Siracusa, ente proprietario. Lo ha stabilito la terza sezione del Tar di Catania che ha rigettato il ricorso presentato dalla Basilica Santuario della Madonna delle Lacrime. Il Santuario è stato anche condannato alla refusione delle spese di lite, quantificate in 3.305 euro.
Già nel luglio del 2020 Palazzo Vermexio aveva dichiarato la decadenza del comodato d’uso. Ma contro quell’atto, l’ente ecclesiastico aveva fatto ricorso al tribunale amministrativo che si è ora pronunciato, rigettandolo.
Quell’edificio venne concesso in comodato d’uso nel 1997 dal Comune di Siracusa all’ente “Chiesa Santuario Madonna delle Lacrime”, al fine di adibirlo ad accettazione servizio e ospitalità dei pellegrini. La convenzione aveva durata di 50 anni. Ad aprile del 2000, l’ente “Chiesa Santuario Madonna delle Lacrime” chiese al Comune di Siracusa il nulla osta per l’espletamento dell’attività gestionale della Casa del Pellegrino, attraverso la costituenda società “Casa del Pellegrino s.r.l.”, optando per una gestione svolta quindi tramite una società commerciale. All’epoca venne concesso il nulla osta, “…purché in conformità agli scopi sociali che hanno dettato il comodato d’uso di cui al contratto del 22-10-1997…”.
Quella gestione non fu particolarmente fortunata. Si è conclusa con il fallimento della srl. In previsione di quell’esito, l’amministratore della Casa del Pellegrino (“senza esser stato a ciò in alcun modo autorizzato dal Santuario e senza averglielo neanche comunicato”, annotano i giudici amministrativi) aveva stipulato un contratto di affitto di azienda con la Madonnina soc coop. In questo contratto è poi subentrato il curatore del fallimento Casa del Pellegrino. Questo contratto d’affitto di azienda è comunque peraltro cessato, a seguito della vendita all’asta (fallimentare) del complesso dei beni aziendali, acquistato dalla Aprotour. Questa, spiega il Tar, “non è altro che un’associazione di fedeli della Madonna del Santuario” che ha comunicato al Comune di Siracusa di aver acquistato i beni per evitarne la dispersione post fallimento e quindi donarli al Santuario.
A marzo del 2020, però, il Comune di Siracusa ha notificato l’avvio di un procedimento di revoca e decadenza del comodato d’uso originale, contestando “presunte violazioni ed inadempienze addebitabili al Santuario”. La principale: il Santuario avrebbe “ceduto a terzi” il comodato e la disponibilità dell’uso dell’immobile, variandone altresì la destinazione d’uso. Ne è nato un fitto scambio epistolare tra Palazzo Vermexio e Santuario concluso a luglio del 2020 con la determina di revoca del comodato d’uso.
Non convenendo con le conclusioni del Comune, l’ente Santuario ha presentato il suo ricorso al Tar. Secondo il Tar, però, al Santuario Madonna delle Lacrime deve “ssere imputata una responsabilità in omittendo per non aver mai inserito (…) all’interno dello Statuto della società ‘Casa del Pellegrino s.r.l.’ una clausola che riservasse all’Assemblea – ovvero ad essa stessa – ogni atto gestionale che avesse ad oggetto il bene immobile ricevuto in comodato dal Comune di Siracusa”. Solo in presenza di una tale clausola “l’atto non sarebbe stato opponibile al Santuario Madonna delle Lacrime quale soggetto terzo pregiudicato”.
Ecco perchè, secondo il Tar, il Santuario Madonna delle Lacrime “deve sopportare le conseguenze di una illegittimamente concessa detenzione del sopra indicato immobile da parte degli amministratori della società
‘Casa del Pellegrino s.r.l.’ a ‘La Madonnina soc. coop.’: la quale giustifica l’adottato provvedimento di decadenza – in assenza di una proposta querela di falso avverso il fatto rappresentato dalla sua detenzione da parte di quest’ultimo soggetto per il periodo dal 21/09/2018 al 13/03/2020 – , e lascia residuare unicamente un’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società ‘Casa del Pellegrino s.r.l.’, che il Santuario Madonna delle Lacrime potrà esercitare (…) per ‘neutralizzare’ gli effetti economici negativi della perdita del bene immobile ricevuto in comodato dal Comune di Siracusa per atto del 22/10/1997”.
Probabile che la vicenda possa però conoscere un nuovo capitolo con un ricorso al Cga che parrebbe allo studio da parte dell’ente Santuario.