Ex Casa del Pellegrino, il Cga dà ragione al Santuario della Madonna della Lacrime

 Ex Casa del Pellegrino, il Cga dà ragione al Santuario della Madonna della Lacrime

L’edificio dell’ex Casa del Pellegrino torna nella disponibilità della Basilica Santuario della Madonna di Siracusa. E’ l’effetto della sentenza del Cga di Palermo che ha accolto il ricorso presentato dall’ente religioso, annullando il provvedimento del Comune di Siracusa del 29 luglio 2020 con cui Palazzo Vermexio aveva dichiarato decaduto il comodato d’uso gratuito in vigore perchè l’edificio sarebbe stato concesso a terzi.
Quell’edificio venne concesso in comodato d’uso nel 1997 dal Comune di Siracusa all’ente “Chiesa Santuario Madonna delle Lacrime”, al fine di adibirlo ad accettazione servizio e ospitalità dei pellegrini. La convenzione aveva durata di 50 anni. Ad aprile del 2000, l’ente “Chiesa Santuario Madonna delle Lacrime” chiese al Comune di Siracusa il nulla osta per l’espletamento dell’attività gestionale della Casa del Pellegrino, attraverso la costituenda società “Casa del Pellegrino s.r.l.”, optando per una gestione svolta quindi tramite una società commerciale. All’epoca venne concesso il nulla osta, “…purché in conformità agli scopi sociali che hanno dettato il comodato d’uso di cui al contratto del 22-10-1997…”.Quella gestione non fu particolarmente fortunata. Si è conclusa con il
fallimento della srl e la stipula di un contratto di affitto di azienda con la Madonnina soc coop. In questo contratto è poi subentrato il curatore del fallimento Casa del Pellegrino. Questo contratto d’affitto di azienda è comunque peraltro cessato, a seguito della vendita all’asta (fallimentare) del complesso dei beni aziendali, acquistato dalla Aprotour ovvero un’associazione di fedeli della Madonna del Santuario che ha comunicato al Comune di Siracusa di aver acquistato i beni per evitarne la dispersione post fallimento e quindi donarli al Santuario.
A marzo del 2020, però, il Comune di Siracusa ha notificato l’avvio di un procedimento di revoca e decadenza del comodato d’uso originale, contestando “presunte violazioni ed inadempienze addebitabili al Santuario”. La principale: il Santuario avrebbe “ceduto a terzi” il comodato e la disponibilità dell’uso dell’immobile, variandone altresì la destinazione d’uso. La terza sezione del Tar aveva accolto la tesi di Palazzo Vermexio avverso la quale è stato presentato ricorso al Cga.
Per il Consiglio di Giustizia Amministrativa “risulta evidente l’errore di giudizio in cui è incorso il giudice di primo grado” quando ha ritenuto che il provvedimento di decadenza emesso dal settore Patrimonio del Comune di Siracusa “facesse piena prova, sino a querela di falso, dell’affermazione contenuta nel provvedimento stesso ‘che l’immobile era detenuto dal 21/09/2018 dalla La Madonnina Soc Coop. a r.l. in ragione di un contratto di affitto d’azienda non comunicato al Comune di Siracusa’”. Una querela di falso che non c’è mai stata ma non per questo – secondo il Cga – è elemento su cui poggiare l’esito della vicenda. Anche perchè l’affermazione in questione si basa “su una interpretazione della documentazione acquisita nell’ambito della istruttoria procedimentale” e non su di un vero e proprio accertamento.
Non solo, il Cga rimarca anche che “dall’esame del contratto di affitto di azienda (…) non emerge affatto che tra i beni aziendali (…) sia compreso l’immobile comunale in comodato; anzi, detto bene è espressamente menzionato (…) per rilevare che ‘il suddetto immobile è di proprietà del Comune di Siracusa ed è stato concesso in comodato all’Ente Chiesa Santuario Madonna delle Lacrime’ e che il comodatario ‘ha, poi, concesso in godimento la struttura alberghiera alla Casa del Pellegrino e taluni attrezzature, mobili ed arredi con scrittura privata del 15 giugno 2000 registrata a Siracusa il 14 novembre 2000’”. Quindi l’edificio ex Hotel del Santuario (e già Casa del Pellegrino) non rientrava nel complesso dei beni aziendali oggetto di affitto “rimanendo fuori dal compendio aziendale ceduto in godimento”.
Il Comune di Siracusa è stato condannato anche al pagamento delle spese di giudizio del doppio grado,pari a 5.ooo euro.

 

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