Il caso di Salvatore Trombatore da "L'Indignato Speciale": le precisazioni di Inail
Sul caso del signor Salvatore Trombatore, trattato nel corso della trasmissione “L’indignato speciale” del 15 ottobre 2014, e di cui abbiamo scritto ieri, l’Inail precisa quanto segue:
1) all’assicurato è stato indennizzato un periodo di temporanea per un infortunio del 05.05.2005, senza riconoscimento di postumi permanenti riconducibili all’infortunio (indennità spettante fino ad avvenuta guarigione clinica ai lavoratori che hanno subito un infortunio – intendendo per infortunio ogni lesione avvenuta per causa violenta in occasione di lavoro – da cui sia derivata un’inabilità al lavoro, assoluta o parziale, che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni);
2) l’analisi della documentazione agli atti dell’Istituto permette di escludere ogni relazione causale o concausale tra la patologia da cui è affetto il signor Trombatore e l’evento infortunistico;
3) nel 2007 l’assicurato ha citato in giudizio l’Inail per vedersi riconosciuto il diritto alla rendita per “ inabilità pari al 100%” : il Giudice con sentenza, depositata il 3 luglio 2007, ha rigettato il ricorso a causa della mancata presentazione a visita del ricorrente;
4) in data 25.10.2011 il signor Trombatore è stato sottoposto a visita collegiale a seguito della quale, concordemente, il Dirigente Medico Inail e il medico del Patronato EPASA hanno escluso l’esistenza di postumi permanenti ascrivibili all’infortunio di cui trattasi;
5) l’infermità di natura non infortunistica è oggetto, allo stato, di tutela assistenziale e /o previdenziale fornita dall’Inps (malattia comune) ;
6) per quanto riguarda la circostanza adombrata dall’interessato di aver ricevuto la proposta “di barattare il suo assegno mensile con una cifra da pattuire” , la stessa non appare compatibile con le provvidenze economiche di natura indennitaria erogate dall’Istituto, peraltro il signor Trombatore non è titolare di alcuna prestazione economica INAIL; altrettanto vale per le affermazioni concernenti il riconoscimento da parte dell’Inail di un 20% di invalidità permanente le quali non trovano alcun riscontro agli atti.